Indice della Letteratura Italiana di Scienze Infermieristiche [banca dati bibliografica] QUESTA E' UNA DEMO
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Progetto realizzato e curato dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma |
Pisa Barbara. L’Educazione Continua in Medicina ECM Normativa di riferimento, crediti obbligatori 2020-2022, sanzioni applicabili per chi non è in regola con l’adempimento dell’obbligo formativo. [Pillole Legali]. Infermiere Oggi 2022;32(3):61–64. Added by: Simone Ciucciarelli (24/12/2022, 09:51) |
Resource type: Journal Article BibTeX citation key: Pisa2022b View all bibliographic details |
Categories: Legislazione, Management Subcategories: Diritto delle professioni sanitarie, Formazione del personale, Legislazione infermieristica Keywords: Educazione continua in medicina (ECM) Creators: Pisa Publisher: Collection: Infermiere Oggi |
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Abstract |
L’avvocato Pisa, in queste pagine, cerca di riassumere le normative vigenti in merito all’adempimento dei crediti formativi ECM per i professionisti sanitari. In particolare, va a descrivere l’art. 38 bis del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 2021, n. 233, ai sensi del quale: ‘Al fine di attuare le azioni previste dalla missione 6 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, relative al potenziamento e allo sviluppo delle competenze tecniche, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario, a decorrere dal triennio formativo 2023-2025, l’efficacia delle polizze assicurative di cui all’articolo 10 della legge 8 marzo 2017, n. 24, è condizionata all’assolvimento, in misura non inferiore al 70 per cento, dell’obbligo formativo individuale dell’ultimo triennio utile in materia di formazione continua in Medicina’. Ne consegue che, in riferimento all’ultimo triennio utile, quanti non abbiano raggiunto almeno il 70% dei crediti ECM richiesti, oltre a violare l’obbligo di formazione continua, che costituisce un illecito disciplinare e, come tale, può essere sanzionato dall’Ordine professionale di appartenenza (vedi D.Lgs. 138 del 2011), potranno non ricevere la copertura assicurativa in caso di apertura di un sinistro per un evento avverso.
[A cura di Simone Ciucciarelli.] |