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Progetto realizzato e curato dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma |
Greco Mario. La disciplina dei rapporti contrattuali con privati accreditati deve garantire la continuità dell'erogazione delle prestazioni nel periodo tra l'accordo scaduto e quello successivo [Rassegna di Giurisprudenza]. Mondo sanitario 2020;27(5):38–40. Added by: Antonella Puschietta (21/09/2020, 20:37) Last edited by: Antonella Puschietta (03/06/2021, 19:24) |
Resource type: Journal Article BibTeX citation key: Greco2020f View all bibliographic details |
Categories: Legislazione Subcategories: Legislazione sanitaria Keywords: Livelli essenziali di assistenza (LEA), Piano sanitario nazionale, Piano sanitario regionale Creators: Greco Publisher: Collection: Mondo sanitario |
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Abstract |
(Trascritto dall'articolo).
Nell’attuale assetto ordinamentale del SSN le strutture sanitarie pubbliche e private concorrono -sulla base della programmazione nazionale e regionale - a garantire i livelli essenziali di assistenza, espressione del diritto alla salute costituzionalmente garantito. Ne deriva che nessuna interruzione dell’erogazione delle prestazioni può essere ipotizzata. A fronte di ciò - in un sistema fisiologicamente caratterizzato dalla sopravvenienza degli atti di determinazione del budget predisposto dalla P.A. - non è legittima la rimozione, con delibera del Commissario ad acta regionale, di una clausola pregressa che, consentendo un regime di proroga per lo svolgimento delle prestazioni, risulta funzionale al sistema e finalizzata al regolare svolgimento del servizio sanitario; la proroga evitava l’interruzione delle prestazioni da parte degli erogatori privati accreditati, non essendo ipotizzabile che i medesimi continuino ad erogare il servizio in assenza di alcuna previsione contrattuale, seppur provvisoria. |