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Progetto realizzato e curato dall’Ordine delle Professioni Infermieristiche di Roma |
Cursano Roberto. In Toscana non è richiesta l’autorizzazione regionale per l’apertura di punti per il prelievo di sangue [rassegna di giurisprudenza]. Mondo sanitario 2011;18(10):32. Added by: Barbara Di Donato (22/06/2012, 16:29) Last edited by: Barbara Di Donato (28/08/2012, 11:40) |
Resource type: Journal Article BibTeX citation key: Cursano2011v View all bibliographic details |
Categories: Legislazione Subcategories: Legislazione sanitaria Keywords: Servizio sanitario regionale Creators: Cursano Publisher: Collection: Mondo sanitario |
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Abstract |
(Trascritto dall’articolo). Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lett. b), della l. Regione Toscana numero 8/1999, l’attività di prelievo del sangue è consentita senza autorizzazione regionale, come confermato anche dalla possibilità di effettuare liberamente prelievi presso il domicilio del paziente, mentre è sottoposta a detta autorizzazione l’attività dei “gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico”, in quanto mediante la stessa si provvede anche alla refertazione degli esiti del processo analitico conseguente al prelievo ematico. Added by: Barbara Di Donato Last edited by: Barbara Di Donato |