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Cursano Roberto. Designazione della persona incaricata di esprimere il consenso ai trattamenti nel caso di incapacità naturale del soggetto interessato: Corte costituzionale - sent. n. 253/2006 [rassegna di giurisprudenza]. Mondo sanitario 2006;13(8):29–30. Added by: Cinzia Di Marcantonio (05/08/2007, 15:25) |
Resource type: Journal Article BibTeX citation key: Cursano2006q View all bibliographic details |
Categories: Etica, Legislazione Subcategories: Consenso informato, Legislazione sanitaria Creators: Cursano Publisher: Collection: Mondo sanitario |
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Abstract |
(Trascritto dall'articolo). Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, commi 1 ed 8, della L.R. Toscana 15 novembre 2004, n. 63, secondo cui "ciascuno ha diritto di designare la persona a cui gli operatori sanitari devono riferirsi per riceverne il consenso a un determinato trattamento terapeutico, qualora l'interessato versi in condizione di incapacità naturale e il pericolo di un grave pregiudizio alla sua salute o alla sua integrità fisica giustifichi l'urgenza e l'indifferibilità della decisione"; il successivo art. 8 disciplina il procedimento per rendere le dichiarazioni di volontà indicate dall'art. 7. Tali disposizioni incidono nella materia dell'ordinamento civile, riservata allo Stato, in via esclusiva, dall'art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione. Added by: Cinzia Di Marcantonio Last edited by: Cinzia Di Marcantonio |